Recourse against penalty application dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Torchia Stefano inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a penalty application regarding recidivism and lack of exemption causes, arguing errors in legal application and reasoning. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals against penalty applications to specific statutory violations, excluding the appellant's general claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against penalty applications are limited to the specific statutory violations listed in the article and cannot be based on general errors in legal application or reasoning.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Torchia Stefano, nato a Torino il 14.03.1994 avverso la sentenza del 10 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - afferenti all'erronea applicazione della recidiva, e al vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre