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Ordinanza — n. 46051/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it lacks grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46051/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant did not fall within the specific categories permitted by Article 448 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued a defect in reasoning regarding immediate release conditions, but the court found this generic complaint failed to meet the strict requirements for challenging a sentencing decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-Pis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: An appeal against a sentencing decision is admissible only for specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal misqualification, or illegality of the penalty; generic complaints regarding release conditions do not qualify.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Inadmissibility Sentencing Decision Grounds for Appeal Fine Fund Payment imputazione per reati di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-Pis, c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 606, comma 3, c.p.p.
pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Art. 444, c.p.p.
Hammani, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod.
Art. 129, c.p.p.
Egli denuncia un vizio di motivazione in punto di esclusione delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod.
Art. 616, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Hammani Mohamed, nato in Marocco il 03/03/1967 avverso la sentenza del 26/05/2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Hammani, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia un vizio di motivazione in punto di esclusione delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. i 9? A norma dell'art. 448, comma 2-Pis, stesso codice, il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena può essere proposto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rappresentata dal ricorrente - peraltro in modo del tutto generico - non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il