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Ordinanza — n. 46048/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court corrects material error adding civil party to inadmissibility declaration and expense order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46048/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a prior judgment regarding the status of a civil party. The original decision erroneously listed the association among parties whose requests were inadmissible and for whom expenses were ordered, contradicting the court record. Consequently, the court ordered the removal of the association from the inadmissibility list and its addition to the list of parties entitled to the expense order.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: A material error in a judgment that contradicts the court record or the parties' actual procedural conduct must be corrected to ensure the accurate listing of parties and their respective procedural statuses.

Parole chiave

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material error correction civil party status inadmissibility declaration legal expenses order procedural contradiction Cassation ordinance party listing error infrazioni contro i beni culturali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla correzione di errore materiale relativa alla sentenza della Corte di cassazione, Sesta sezione, n. 5537/2022 del 10/11/2021 proposta con istanza dal "Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus" visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requsitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Nome Cognome, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della istanza; Rilevato che con istanza in atti il difensore e procuratore speciale della parte civile "Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre" ha formulato richiesta di correzione di errore materiale della sentenza emessa da questa Corte di cassazione in data 10 novembre 2021 nei confronti di Adelfio Antonio ed altri nella parte in cui "dichiara inammissibile le richieste formulate dalle parti civili...Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus" essendo errato - e contraddetto dalla stessa sentenza (v. pg. 2 della sentenza)- l'assunto posto a base della decisione secondo il quale ( v. pg. 52 della sentenza) la parte non ha rassegnato le conclusioni, risultando - peraltro - tale attività processuale dallo stesso verbale di udienza.

Che, in tale senso, l'istante chiede di espungere il "Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus" dall'elenco delle partì di cui dichiarano inammissibili le richieste ed aggiungersi il "Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus" tra le parti civili a favore delle quali è stata disposta la condanna degli imputati alla refusìone delle spese di rappresentanza e difesa "che per ciascuna di dette parti civili si liquidano in complessivi euro 8.118,00 oltre accessori di legge". Ritenuto che l'istanza è ammissibile e fondata risultando evidente - anche in considerazione di quanto riportato dall'epigrafe della sentenza in relazione alle conclusioni scritte depositate dal difensore della associazione istante - l'errata aggiunta - nella parte motiva a pag.52 - della parte istante tra coloro che non avevano prodotto istanza di condanna alle spese; come pure, nel dispositivo, tra quelle per le quali erano state dichiarate inammissibili le medesime richieste di condanna.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa dalla Corte dì cassazione, Sesta sezione, in data 10 novembre 2021 n. 5537/22 nei termini che seguono: a pag. 52 della sentenza, in motivazione, si espunga l'indicazione "Centro Studi ed iniziative Culturali Pio La Torre Onlus"; a pg. 53, nel dispositivo, si inseriscano, dopo le parole "Provinciale di Palermo", le seguenti "Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus". Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'original