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Sentenza — n. 46040/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46040/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46040/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, a seguito di gravame interposto dall'imputato Damiano Ranieri avverso la sentenza emessa il 27 febbraio 2020 dal Tribunale di Taranto, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Sentenza — n. 46040/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti espulsione di familiari motivi soggettivi successivi alla fuga partenza volontaria inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ranieri Damiano, nato a Taranto il 11/03/1966 avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Lecce - sede distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso*

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, a seguito di gravame interposto dall'imputato Damiano Ranieri avverso la sentenza emessa il 27 febbraio 2020 dal Tribunale di Taranto, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità non essendo stato messo in pericolo il bene tutelato dalla predetta norma incriminatrice ;rappresentato dalla possibilità di controllo del rispetto della restrizione imposta all'agente. Nella specie, invero, le autorità - sin dalle ore 13,38 in cui ricevevano una chiamata dall'educatore che avvertiva in ordine alle ragioni dell'allontanamento dalla Comunità ed al luogo presso il quale si stavano recando - sono state messe in grado di conoscere gli spostamenti del Ranierí e non rileva che gli operanti non si siano recati presso l'abitazione del Ranieri per verificare la sua presenza.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Invero, errato è l'assunto difensivo in ordine al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice che, invece, è quello del rispetto delle decisioni giudiziarie, in relazione al quale non sono rilevanti né le motivazioni né lo scopo dell'allontanamento, perchè il reato di evasione richiede il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà di allontanarsi dal domicilio, indipendentemente dai motivi per la irrilevanza delle valutazioni del soggetto che vi è sottoposto, non potendosi rimettere al suo arbitrio la scelta della misura cautelare (così, in motivazione, Sez. 6 n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118). 2 l , 3. Il Giudice di merito ha dato incensurabile motivazione dell'arbitrarietà dell'allontanamento e della relativa consapevolezza da parte dell'imputato (v. pg. 8 della sentenza impugnata), che, pertanto, le ragioni del ricorso non inficia.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d