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Ordinanza — n. 45888/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible because it was filed personally by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45888/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Aboulakjam Brahim inadmissible on procedural grounds. Although the appellant's lawyer submitted additional arguments, the court ruled that personal filing by the appellant rendered the entire petition void ab initio. Consequently, the appeal was rejected without a merits analysis, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the appellant is inadmissible and must be rejected de plano without examination of added arguments.

Parole chiave

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personal filing inadmissible appeal de plano procedure procedural defect court costs allegazioni insufficientemente motivate ammissione all'avvocatura memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
42062 del 13/9/2017, Lissandrello); che, pertanto, la decisione del ricorso deve essere assunta con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
42062 del 13/9/2017, Lissandrello); che, pertanto, la decisione del ricorso deve essere assunta con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Sez. 6, n. 42062 del 13/9/2017, Lissandrello

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42062 del 13/9/2017, Lissandrello
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Aboulakjam Brahim, nato in Marocco il 14/3/1974 avverso la sentenza emessa il 16/9/2022 dalla Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; MOTIVAZIONE Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal consegnando e che lo stesso è per tale ragione inammissibile (Sez. 6, n. 42062 del 13/9/2017, Lissandrello); che, pertanto, la decisione del ricorso deve essere assunta con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, alla inammissibilità non osta la memoria con motivi aggiunti depositata dal difensore, attesa la radicale inammissibilità del ricorso; che, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I.n. 69/2006;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I.n. 69/2005. Così deciso, il