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Sentenza — n. 45886/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls confiscation in plea bargain due to lack of reasoning regarding seized assets pertinence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45886/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's confiscation order regarding seized cash and mobile phones within a plea bargain proceeding. The defendant argued the agreement did not cover these assets, and the court found the original judgment lacked specific reasoning linking the items to the crime. Consequently, the decision was overturned to require the referring judge to verify the pertinence of the seized goods.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A plea bargain sentence imposing security measures is appealable for lack of reasoning under general rules if the measure was not part of the agreement, necessitating annulment when the judgment fails to justify the confiscation of specific assets.

Parole chiave

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plea bargain appeal confiscation reasoning seized assets pertinence security measures appeal lack of motivation confisca di beni bene sequestrato dissequestro di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa emetteva sentenza ex art. 444 cod.
Art. 606 c.p.p.
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.
Art. 23 comma 8 d.I. n. 137 del 2020
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.
Art. 7 d.l. 23 luglio 2021 n.105
art. 444 cod. proc. pen
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa emetteva sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la quale applicava all'imputato la pena concordata in ordine al reato di cui agli artt.
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.U, n. 21368 del 26/09/2019
(Sez.U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Jarmouni Mohammed, nato in Marocco, il 23/2/1995 avverso la sentenza emessa il 7/12/2022 dal Tribunale di Pisa; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa emetteva sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la quale applicava all'imputato la pena concordata in ordine al reato di cui agli artt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo la confisca di quanto in sequestro.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso l'imputato formulando un unico motivo, con il quale lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla confisca del denaro e dei cellulari, rappresentando che l'accordo intercorso tra le parti non concerneva anche tale aspetto.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.

4. Il ricorso è fondato. Occorre premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348). Il dispositivo della sentenza impugnata dispone la confisca "di quanto in sequestro", senza che nella parte motiva vi sia alcun riferimento ai beni oggetto di sequestro e poi di confisca, tanto meno sono state indicate le ragioni dalle quali è stata desunta la pertinenzialità dei beni rispetto al reato ovvero l'esistenza di motivi diversi per addivenire alla confisca.

Nel caso di specie, pertanto, vi è una radicale carenza di motivazione che rende necessario l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari e del denaro, dovendo il giudice del rinvio provvedere a verificare l'esistenza del nesso di pertinenzialità con il reato contestato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dei telefoni di denaro nonché dei telefoni cellulari e rinvia per nuovo giudizio sul punto a