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Ordinanza — n. 45885/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to impermissible criticisms of a plea agreement sentencing. The court ruled the lower court's decision was correct and the appeal was procedurally invalid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45885/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Basile Vito inadmissible on procedural grounds. The appellant criticized the sentencing for a crime under Article 73 of the Drug Trafficking Law, but the court found these criticisms impermissible. The lower court correctly applied Article 444 of the Criminal Procedure Code regarding plea agreements, ensuring the sentence was congruous and legally qualified, thus rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 27 Cost.; The appeal against a sentence based on a plea agreement is inadmissible if it contains generic criticisms or impermissible censure of the court's verification of the congruity of the agreed penalty and the exclusion of statutory aggravating circumstances.

Parole chiave

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plea agreement sentencing inadmissible appeal congruity of penalty drug trafficking offense procedural censure commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Anche a voler tacere della genericità del ricorso, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
Art. 73 d.P.R. 309/90
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 444 cod. proc. pen
Anche a voler tacere della genericità del ricorso, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Basile Vito nato a Taranto il 05.09.1973 avverso la sentenza dell'8 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Basile Vito in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché il motivo propone censure non consentite. Anche a voler tacere della genericità del ricorso, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere stensore Il Presi