Italian court dismisses appeal on agreed sentence due to inadmissible grounds regarding omitted sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the agreed sentence for a crime under Article 73-80 of the Penal Code, arguing the court failed to provide sufficient reasoning on mitigating and aggravating circumstances. The court rejected this because the appeal raised issues incompatible with the prior agreement, specifically requesting a penalty application that presupposed the appellant's consent to the punitive treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals challenging agreed sentences on grounds of omitted reasoning regarding sentencing factors are inadmissible if they presuppose the appellant's consent to the punitive treatment.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ehimen Rasheed nato in Nigeria il 01.09.2000 avverso la sentenza del 24 giugno 2022 del G.i.p. del Tribunale di Padova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine all'applicazione della pena concordata per il reato di cui all'art. 73- 80 co.2 d.P.R. 309/90 è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, dunque, su profili incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo, non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e applicazione delle circostanze.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere est nsore Il Presidente