Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45883/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45883/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45883/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Marinelli Luciano nato a San Severo 1'11.11.1963 Sabetta Amodio Lino nato a Termoli 1'11.10.1991 Sabetta Luigi nato a Larino il 06.01.1968 avverso la sentenza del 24 maggio 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse Marinelli Luciano non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45883/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, inoltre, che il ricorso proposto nell'interesse di Sabetta Amodio Lino e Sabetta Luigi è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Il primo motivo, peraltro, neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, con una struttura enunciativa consentita dai poteri di verifica assegnati al giudice in relazione alla tipologia della decisione rimessagli dalle parti, ha dato atto dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e, attraverso il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., ha escluso la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, che devono risultare con carattere di evidenza.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione del ministero pubblico rappresentanza valida cognizione del ricorso per cassazione legittimazione ad agire allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Marinelli Luciano nato a San Severo 1'11.11.1963 Sabetta Amodio Lino nato a Termoli 1'11.10.1991 Sabetta Luigi nato a Larino il 06.01.1968 avverso la sentenza del 24 maggio 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse Marinelli Luciano non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione;

Ritenuto, inoltre, che il ricorso proposto nell'interesse di Sabetta Amodio Lino e Sabetta Luigi è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Il primo motivo, peraltro, neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, con una struttura enunciativa consentita dai poteri di verifica assegnati al giudice in relazione alla tipologia della decisione rimessagli dalle parti, ha dato atto dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e, attraverso il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., ha escluso la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, che devono risultare con carattere di evidenza.

Il secondo motivo attiene, invece, al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non risulta viziato da illegalità. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre