Ordinanza — n. 45882/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bebja Klodjan nato in Albania il 07.08.1979 avverso la sentenza del 25 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che in ordine al ricorso proposto nell'interesse di Bebja Klodjan avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 emessa dalla Corte di appello di Brescia con la sentenza indicata in epigrafe è pervenuta in data 20 settembre 2022 rinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia nominato procuratore speciale dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 45882/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 emessa dalla Corte di appello di Brescia con la sentenza indicata in epigrafe è pervenuta in data 20 settembre 2022 rinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia nominato procuratore speciale dell'imputato.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bebja Klodjan nato in Albania il 07.08.1979 avverso la sentenza del 25 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che in ordine al ricorso proposto nell'interesse di Bebja Klodjan avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 emessa dalla Corte di appello di Brescia con la sentenza indicata in epigrafe è pervenuta in data 20 settembre 2022 rinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia nominato procuratore speciale dell'imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente