Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds regarding non-verification of acquittal causes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Masmoudi Ahmed inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged the application of a reduced sentence, arguing a violation of law due to the failure to verify specific causes for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory violations and do not permit general complaints about the lack of verification for acquittal causes, which the defendant implicitly waived by choosing the special procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing orders in plea bargain proceedings are inadmissible if they allege violations regarding the non-verification of acquittal causes, as the law restricts review to the specific grounds enumerated in the statute.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Masmoudi Ahmed, nato in Marocco il 09.04.1995 avverso la sentenza del 22 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Masmoudi Ahmed in ordine all'applicazione della pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Considerato, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; rilevato che il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze di indagine, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estfensore Il Pre