Sentenza — n. 45872/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Italo Di Martino, avv. Teresa Sorrentino, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno di rigetto dell'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui agli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., deducendo, nell'ambito di un unico motivo, i vizi di violazione di legge e di mancanza o apparenza della motivazione in merito sia al fumus, potendosi i fatti ascritti all'indagato qualificarsi ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che al requisito della sproporzione avendo il Tribunale omesso di considerare la documentazione prodotta dal Di Martino, ovvero le tre fatture attestanti l'incasso delle somme ivi riportate e la dichiarazione della madre relativa a donazioni in denaro in favore dell'indagato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 45872/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Va, innanzitutto, premesso che il sequestro in esame è stato disposto in relazione a due delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella specie, la cessione di gr. 1,3 di cocaina a Gennaro Di Lieto e l'illecita detenzione di gr. 10, 3 di cocaina, rinvenuti indosso all'indagato, e di gr. 166, 45 rinvenuti presso la sua abitazione. La misura cautelare ha ad oggetto la somma in contanti di 11.025 di cui circa 5000 rinvenuti indosso all'indagato al momento del suo arresto e la rimanente parte rinvenuta a casa, unitamente alla cocaina.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Di Martino Italo nato a Cava De' Tirreni il 25/10/1978 avverso l'ordinanza del 9 giugno 2022 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste del difensore, avv. Teresa Sorrentino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Italo Di Martino, avv. Teresa Sorrentino, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno di rigetto dell'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui agli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., deducendo, nell'ambito di un unico motivo, i vizi di violazione di legge e di mancanza o apparenza della motivazione in merito sia al fumus, potendosi i fatti ascritti all'indagato qualificarsi ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che al requisito della sproporzione avendo il Tribunale omesso di considerare la documentazione prodotta dal Di Martino, ovvero le tre fatture attestanti l'incasso delle somme ivi riportate e la dichiarazione della madre relativa a donazioni in denaro in favore dell'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Va, innanzitutto, premesso che il sequestro in esame è stato disposto in relazione a due delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella specie, la cessione di gr. 1,3 di cocaina a Gennaro Di Lieto e l'illecita detenzione di gr. 10, 3 di cocaina, rinvenuti indosso all'indagato, e di gr. 166, 45 rinvenuti presso la sua abitazione. La misura cautelare ha ad oggetto la somma in contanti di 11.025 di cui circa 5000 rinvenuti indosso all'indagato al momento del suo arresto e la rimanente parte rinvenuta a casa, unitamente alla cocaina.
Passando all'esame del motivo di ricorso, rileva il Collegio che il primo profilo di censura in merito alla sussistenza del fumus ed alla diversa qualificazione giuridica della condotta è inammissibile in quanto dedotto per la prima volta in questa Sede in termini, peraltro, aspecifici. E', invece, infondata la censura relativa al requisito della sproporzione. Ad avviso del Collegio, infatti, il Tribunale, non è incorso nella dedotta violazione di legge, avendo valutato la documentazione prodotta dal ricorrente e motivato in merito alla sua irrilevanza.
L'ordinanza impugnata ha innanzitutto considerato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla madre dell'indagato ai sensi dell'art. 391-bis, comma 6, cod. proc. pen. in quanto assunte senza alcuna delle formalità prescritte per le indagini difensive (cfr. al riguardo, Sez. 1, n. 36036 del 28/11/2013, dep. 2014, Miceli, Rv. 261120). Risultano, inoltre, adeguatamente valutate le fatture prodotte dal ricorrente che il Tribunale ha ritenuto inidonee a dimostrare l'effettivo incasso delle somme cui si riferiscono e, in ogni caso, la possibilità per il ricorrente di un risparmio di importo pari alla somma oggetto di sequestro.2.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consig