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Sentenza — n. 45867/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45867/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45867/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato, limitatamente alla disposta misura di sicurezza, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 2.11 primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità. Il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in cui è consentito il ricorso per cassazione della sentenza di patteggiannento emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 235 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45867/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2.11 primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità. Il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in cui è consentito il ricorso per cassazione della sentenza di patteggiannento emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti restrizione di libertà allontanamento malgrado rischio di persecuzione esenzione dalla pena misura di sicurezza penale pene e misure

Disposizioni normative citate

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art. 235 cod. pen
2.2.Vizio di motivazione in relazione all'art. 235 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
in cui è consentito il ricorso per cassazione della sentenza di patteggiannento emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Chaib Ala nato in Tunisia il 28/01/1995 avverso la sentenza del 12/04/2022 del Tribunale di Bergamo. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo applicava a Chaib Ala la pena di anni due e mesi quattro di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt.337, 635 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, disponendo, altresì, l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Chaib, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'art.129 cod. proc. pen. 2.2.Vizio di motivazione in relazione all'art. 235 cod. pen. e 202 cod. proc. pen., essendo stata disposta l'espulsione di Chaib dal territorio dello Stato, senza alcuna motivazione in ordine alla sua pericolosità sociale;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla disposta misura di sicurezza, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 2.11 primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità. Il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in cui è consentito il ricorso per cassazione della sentenza di patteggiannento emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Quindi, è onere del ricorrente indicare le ragioni per le quali rispetto ai predetti punti della decisione siano state violate le norme di legge che ne disciplinano i relativi presupposti, non essendo sufficiente limitarsi a denunciare il vizio della motivazione.

3. Il secondo motivo è fondato. In tema di misure di sicurezza, la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista sia dall'art. 235 cod. pen. che dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzi tutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (Sez. 4, n.13599 del 26/02/2019, Attash, Rv.276255-01). 3.1.

Nel caso in esame, la motivazione sulla pericolosità sociale di Chaib è stata del tutto omessa e, in ragione di ciò, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla misura di sicurezza, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza della espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 15 settembre 2022 Il Consi i