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Ordinanza — n. 45417/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible for alleging new legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45417/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The petitioner argued for a new trial based on alleged legal errors in the plea bargain sentence, but the court noted that such arguments are barred by established case law. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they allege legal errors not listed in the statute, as this prevents the formation of a valid appeal relationship.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible de plano legal qualification error Cassation procedure Italian criminal law abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sanfilippo Giuseppe, nato a Gela il 23/12/1977 avverso la sentenza del 02/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa l'asserita errata qualificazione giuridica del fatto che non risulti ictu ocu/i dagli atti; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16