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Ordinanza — n. 45416/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to improper signature and procedural defects under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45416/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible on procedural grounds. The appeal by Di Dedda was rejected because it sought to challenge sentencing criteria for continuous offenses, which the law explicitly excludes from cassation review. Furthermore, the appeals by Mandarini and Mastrapasqua were dismissed because they were signed directly by the accused rather than by a qualified cassation lawyer, violating mandatory signature requirements.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they allege grounds not listed in the statute, and appeals must be signed by a registered cassation lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain review continuous offenses cassation lawyer procedural defect Italian Criminal Code de plano dismissal allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Di Dedda Marco, nato a Torino il 05/12/1977 2. Mastrapasqua Maicol, nato a Torino il 29/05/1993 3. Mandarini Jacopo, nato a Torino il 22/03/1987 avverso la sentenza del 22/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso presentato dall'imputato Di Dedda non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena per i reati posti in continuazione (peraltro indicata dalle stesse parti con la richiesta di patteggiamento) o l'asserita errata qualificazione giuridica di un fatto che non risulti ictu oculi dagli atti; che i ricorsi presentati dagli imputati Mandarini e Mastropasqua sono stati proposti e sottoscritti direttamente dai prevenuti in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che prescrive che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale degli avvocati cassazionisti; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci