Italian court dismisses appeal for excessive sentence as it lacks legal basis under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because it was directly filed by the accused. The appellant argued for excessive sentencing, but the court found this claim generic and outside the scope of permissible challenges to agreed sentences not exceeding the statutory limit. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences must strictly adhere to statutory grounds; generic complaints of excessive punishment are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Guan Xiaoqi, nato in Cina il 18.03.1989 avverso la sentenza del 25/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato e che, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017;
Rilevato, peraltro, che il motivo proposto denuncia - in modo oltretutto affatto generico - l'eccessività della pena e che, pertanto, non è consentito dalla legge, esulando dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la sindacabilità della pena concordata tra le parti che non risulti determinata contra legem; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente