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Ordinanza — n. 45414/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible for challenging facts regarding mitigating circumstances not covered by the settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45414/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible de plano because it sought to challenge factual findings regarding mitigating circumstances excluded from the settlement agreement. The appellant argued that these facts should be verified, but the Court found no legal ground to reopen the matter. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. Pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal challenging factual determinations on mitigating circumstances not included in the settlement agreement is inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances settlement agreement factual findings de plano dismissal criminal procedure Cassazione assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. Pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Pen.), non considerata nell'accordo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Boughani Mohamed, nato in Marocco il 08/12/1993 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 del Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge afferenti all'accertamento dei fatti in relazione alla verifica delle condizioni per riconoscere una circostanza attenuante (art. 62, n. 4 cod.

Pen.), non considerata nell'accordo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il corisi re estensore Il Presiden