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Sentenza — n. 45410/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentencing for vague general mitigating circumstances and remands case to lower court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the Prosecutor General's appeal against a Brescia trial court's sentence. While the court rejected the claim regarding the calculation of the penalty for continued offenses, it found the recognition of general mitigating circumstances based on vague references to 'processual conduct' and 'social marginality' to be legally flawed. Consequently, the judgment was annulled only regarding the application of these mitigating factors, and the case was remanded to the first-instance judge to re-evaluate the decision with proper motivation.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: A criminal judgment is annulled if the recognition of general mitigating circumstances relies on vague and indeterminate factual elements without concrete support, violating the duty of clear motivation.

Parole chiave

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general mitigating circumstances vague motivation social marginality processual conduct annulment with remand duty of clear motivation continued offenses assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
309 del 1990, diversa da quella del capo A), di cui all'art. 385 cod. pen., che prevede il reato per il quale l'imputato era stato giudicato penalmente responsabile.
Art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata sul punto ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con rinvio al giudice di primo grado, chiamato a rivalutare la decisione e colmare la precedente lacuna motivazionale.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Anziché denunciare un - astrattamente configurabile - vizio di motivazione, l'impugnante si è doluto della violazione della norma di legge applicata per determinare la pena da irrogare all'imputato, avendo il Tribunale fatto riferimento ad una disposizione, quella prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n.
artt. 385 cod. pen
Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Brescia condannava, all'esito di giudizio abbreviato, il cittadino albanese Altin Demrozi in relazione ai reati di cui agli artt. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
309 del 1990, diversa da quella del capo A), di cui all'art. 385 cod. pen., che prevede il reato per il quale l'imputato era stato giudicato penalmente responsabile.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Demrozi Altin, nato in Albania il 11/08/1982 avverso la sentenza del 14/02/2022 del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Brescia condannava, all'esito di giudizio abbreviato, il cittadino albanese Altin Demrozi in relazione ai reati di cui agli artt. 385 cod. pen. e 186, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992, commessi in Brescia 1'8 ottobre 2017.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, per avere il Tribunale bresciano determinato la pena irrogata all'imputato facendo riferimento, quale reato più grave posto in continuazione, ad una norma incriminatrice diversa da quella contestata e riconosciuta, e partendo nel calcolo dal minimo edittale di un anno di reclusione, pur avendo dichiarato di essersi voluto discostare da quel minimo. 2.2. Vizio di motivazione, per apparenza, contraddittorietà e illogicità, per avere il Tribunale riconosciuto al Demrozi le circostanze attenuante generiche in ragione di un non meglio precisato "contegno processuale" tenuto dal prevenuto e dello "stato di marginalità sociale" dallo stesso manifestato, benché le carte avessero dimostrato che l'imputato era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze di una ditta del luogo.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e successive modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.

3. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Anziché denunciare un - astrattamente configurabile - vizio di motivazione, l'impugnante si è doluto della violazione della norma di legge applicata per determinare la pena da irrogare all'imputato, avendo il Tribunale fatto riferimento ad una disposizione, quella prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, diversa da quella del capo A), di cui all'art. 385 cod. pen., che prevede il reato per il quale l'imputato era stato giudicato penalmente responsabile. Tuttavia, mentre è evidente come il riferimento ad una diversa disposizione incriminatrice applicata è stato il chiaro frutto di un errore materiale, nella specie non è riconoscibile alcuna violazione della norma in concreto applicata in quanto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. la pena individuata dal giudice, quella di un anno di reclusione, per il calcolo della pena dovuto alla continuazione con altro reato, corrisponde al minimo edittale stabilito per il riconosciuto reato di evasione.

3. Il secondo motivo, dedotto in termini di vizio di motivazione, è fondato. Il Tribunale di Brescia ha motivato il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata al capo B), facendo riferimento, in termini tanto generici quanto indeterminati, al "contegno processuale" dell'imputato e allo "stato di marginalità sociale manifestata in cui il medesimo vive", senza indicare alcun concreto elemento fattuale cui poter collegare quelle affermazioni e così argomentando in maniera apparente la propria determinazione. La sentenza impugnata va, dunque, annullata sul punto ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con rinvio al giudice di primo grado, chiamato a rivalutare la decisione e colmare la precedente lacuna motivazionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle attenuanti generiche e rinvia per il giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione. Dichiara inammiss