Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45405/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45405/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45405/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Antonino Arena, Salvatore Crinò e Salvatore Brancato sono stati tratti a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per aver commesso, in concorso, reati di truffa, in data 18 novembre 2015 ai danni di Giovanni Aliberti (capo a), in data 21 novembre 2015, ai danni di Giuseppe Aliberti (capo b), consegnando in pagamento assegni denunciati smarriti, e di calunnia aggravata (capo c), commesso in data 26 novembre 2015, in quanto l'Arena avrebbe falsannento denunciato lo smarrimento degli assegni consegnati in pagamento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45405/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 4 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Con memoria depositata in data 13 ottobre 2022 il difensore del ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
truffa in materia di credito informazioni bancarie abbandono del procedimento per truffa truffa all'assistenza sociale danno ai creditori denuncia mendace

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 192 cod. proc. pen
Con il secondo motivo di ricorso, il difensore deduce la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 110 e 640 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Arena Antonino, nato a Milazzo il 06.02.1984 avverso la sentenza del 13 gennaio 2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Sebastiano Fazio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Antonino Arena, Salvatore Crinò e Salvatore Brancato sono stati tratti a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per aver commesso, in concorso, reati di truffa, in data 18 novembre 2015 ai danni di Giovanni Aliberti (capo a), in data 21 novembre 2015, ai danni di Giuseppe Aliberti (capo b), consegnando in pagamento assegni denunciati smarriti, e di calunnia aggravata (capo c), commesso in data 26 novembre 2015, in quanto l'Arena avrebbe falsannento denunciato lo smarrimento degli assegni consegnati in pagamento.

2. Con sentenza emessa in data 12 luglio 2019 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato Antonino Arena e Salvatore Crinò responsabili dei reati loro ascritti e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, li ha condannati alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio civile, e al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili.

3. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati: - ha assolto Salvatore Crinò dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, ritenendo non dimostrata la consapevolezza dell'imputato che gli assegni consegnati in pagamento fossero stati denunciati come smarriti; - ha confermando nel resto la sentenza impugnata, condannando l'Arena al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite.

4. L'avvocato Sebastiano Fazio, nell'interesse dell'Arena, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo, il difensore deduce il travisamento della prova, in quanto la Corte di appello aveva ritenuto che l'imputato avesse presentato la denuncia di smarrimento degli assegni consegnati in pagamento solo dopo che l'impiegato della banca lo aveva avvertito della scopertura degli assegni stessi. Ad avviso del difensore, tuttavia, l'assunto non corrisponderebbe a quanto emerso in sede dibattimentale e la prova sarebbe stata travisata da entrambi i giudici di merito.

La banca avrebbe, infatti, contattato l'imputato non per gli assegni in questione, ma per problemi di copertura di altri titoli. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore deduce la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 110 e 640 cod. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe dimostrato la responsabilità dell'imputato per i delitti di calunnia e di truffa esclusivamente sulla base della «coincidenza temporale tra l'utilizzo degli assegni da parte del Brancato al fine di portare a compimento le truffe, e la denuncia di smarrimento inoltrata dall'Arena».5.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 4 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Con memoria depositata in data 13 ottobre 2022 il difensore del ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo, il difensore deduce il travisamento della prova, in quanto la Corte di appello avrebbe presentato la denuncia di smarrimento degli assegni consegnati in pagamento solo dopo che l'impiegato della banca lo aveva avvertito della scopertura degli assegni.

3. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non indica specificamente la prova asseritamente travisata e si limita a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie, che si risolve inammissibilmente in in una sollecitazione a rivalutare il merito della regiudicanda. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece:

a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, L., Rv. 281085 - 01). Le sentenze di merito, che sul punto si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416), hanno, peraltro, congruamente accertato che l'imputato ha denunciato lo smarrimento di assegni, che in realtà non erano stati smarriti, nella consapevolezza della falsità della denuncia.

4. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore deduce la violazione degli artt.192 cod. proc. pen., 110 e 640 cod. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza sul punto.

5. Il motivo è fondato. La Corte di appello di Messina, a pag. 8 della sentenza impugnata, ha rilevato che «è un dato accertato e incontestabile che le date e le firme apposte sui titoli non siano state apposte da Arena ma da Brancato, il quale si è presentato con il falso nome di Lazzaro Giacomo, sia alla ditta Aliberti Giuseppe, sia alla ditta Aliberti Giovanni». La Corte di appello ha, inoltre, inteso confutare le censure formulata dall'appellante relativamente all'erroneità della sentenza di primo grado in ordine ai delitti di truffa, ricorrendo ad un solo rilievo e, segnatamente, precisando che «la coincidenza temporale tra l'utilizzo degli assegni da parte del Brancato al fine di portare a compimento le truffe, e la denuncia di smarrimento inoltrata dall'Arena, confermano non solo la pretestuosità e falsità di quest'ultima, ma anche il preciso accordo in tal senso stretto con il Brancato, finalizzato a tenerlo indenne dalle conseguenze pregiudizievoli dell'utilizzo di assegni a lui riconducibili, sia perché senza fondi e sia soprattutto quale complice della truffa» (pag. 8 della motivazione della sentenza impugnata) Questa argomentazione, tuttavia, risulta inidonea a motivare compiutamente il concorso del ricorrente nel delitto di truffa con il Brancato.

Il dato della «coincidenza temporale» tra la consegna in pagamento e la successiva denuncia di smarrimento non è, infatti, idoneo a dimostrare ex se il previo concerto tra l'imputato e il Brancato o, comunque, il consapevole contributo arrecato dal ricorrente alla commissione del reato di truffa, posto in essere pagando merci con assegni privi di copertura. La Corte di appello di Messina ha, dunque, omesso di motivare in ordine alle censure formulate dall'appellante in ordine all'insussistenza del concorso dell'Arena nei delitti di truffa contestati ai capi b) e c).6.

Alla stregua dei rilievi che precedono, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata impugnata limitatamente ai reati di truffa di cui ai capi a) e b) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina; il ricorso deve essere rigettato nel resto, dichiarando definitivo il giudizio di responsabilità quanto al reato di calunnia contestato al capo c).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di truffa di cui ai capi a) e b) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta il ricorso nei resto,