Ordinanza — n. 45075/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Reouine Mohsen, nato in Tunisia il 13.10.1982 avverso la sentenza del 7 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine; OSSERVA Ritenuto che la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma anche ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599- bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45075/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso censura erronea qualificazione del fatto ed errore nella determinazione della pena, a seguito di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. ed è stato, quindi, presentato per motivi non consentiti dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Reouine Mohsen, nato in Tunisia il 13.10.1982 avverso la sentenza del 7 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine; OSSERVA Ritenuto che la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma anche ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;
Rilevato che il ricorso censura erronea qualificazione del fatto ed errore nella determinazione della pena, a seguito di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. ed è stato, quindi, presentato per motivi non consentiti dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi