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Ordinanza — n. 45069/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45069/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Shabi Albert nato in Albania il 21.01.1985 avverso la sentenza del 14 settembre 2021 emessa dal Tribunale di Forlì; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Shabi Albert in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, risolvendosi nella prospettazione di censure non consentite.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 45069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, risolvendosi nella prospettazione di censure non consentite.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di alcol guida in stato di ebbrezza qualificata allontanamento malgrado rischio di persecuzione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Shabi Albert nato in Albania il 21.01.1985 avverso la sentenza del 14 settembre 2021 emessa dal Tribunale di Forlì; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Shabi Albert in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, risolvendosi nella prospettazione di censure non consentite.

Ed invero, la disposizione di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cessazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza nei soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 La Consigliera estensora Il Presi