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Ordinanza — n. 45068/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45068/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45068/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Della Valle Nicola, nato a Sarzana il 07.05.1968 avverso la sentenza del 31 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini; fi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto, con cui si denuncia il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., alla congruità della pena e alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito in relazione alla tipologia. di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337) e dovendo ritenersi la censura inerente all'erronea qualificazione giuridica del fatto limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); vedendo peraltro il motivo, quanto all'omessa nnotivazione veongruità della pena, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45068/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., alla congruità della pena e alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito in relazione alla tipologia. di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337) e dovendo ritenersi la censura inerente all'erronea qualificazione giuridica del fatto limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); vedendo peraltro il motivo, quanto all'omessa nnotivazione veongruità della pena, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena multa disciplinare all'avvocato sanzioni penali adeguamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Della Valle Nicola, nato a Sarzana il 07.05.1968 avverso la sentenza del 31 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini; fi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto, con cui si denuncia il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., alla congruità della pena e alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito in relazione alla tipologia. di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337) e dovendo ritenersi la censura inerente all'erronea qualificazione giuridica del fatto limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); vedendo peraltro il motivo, quanto all'omessa nnotivazione veongruità della pena, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 La Consigliera estensore Il Pr