Ordinanza — n. 45065/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bocci Gaetano nato a San Giovanni Rotondo il 12.06.1981 avverso la sentenza del 18 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Russi Onofrio in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte in merito alla responsabilità per il reato ascritto e al rigetto delle circostanze attenuanti generiche esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 45065/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte in merito alla responsabilità per il reato ascritto e al rigetto delle circostanze attenuanti generiche esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bocci Gaetano nato a San Giovanni Rotondo il 12.06.1981 avverso la sentenza del 18 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Russi Onofrio in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte in merito alla responsabilità per il reato ascritto e al rigetto delle circostanze attenuanti generiche esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 La Consigliera estensora Il Presidente