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Ordinanza — n. 44848/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raised no admissible grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44848/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the application of the penalty rather than the will of the accused or the legality of the sentence. The appellant argued for immediate acquittal based on potential non-punishability causes but failed to specify them or link them to admissible grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentence imposing a penalty is admissible only for specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals based on general claims of non-punishability without specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal procedure code non-punishability grounds penalty application appeal procedural costs fine motivi di cassazione remissione della pena cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444, cod. proc. pen.
L'imputato, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i reati di cui agli artt.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 337, cod. pen.
Art. 582, cod. pen.
Art. 585, cod. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'esclusione delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., in ragione della possibile esistenza di cause di non punibilità.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ciriciofolo Andrea, nato a Roma il 07/09/1990 avverso la sentenza del 06/07/2022 del Tribunale di Velletri; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 337, 582 e 585, cod. pen.. Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'esclusione delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., in ragione della possibile esistenza di cause di non punibilità.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. A norma dell'art. 448, comma 2 -bis, stesso codice, il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena può essere proposto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rappresentata dal ricorrente — peraltro senza nemmeno indicare quale sarebbe stata la causa di non punibilità cui si riferisce — non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso