Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances do not meet statutory requirements for sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Perre Antonio inadmissible because his grievances failed to meet the strict statutory criteria for challenging a sentencing decision. Perre argued for immediate acquittal and questioned the legal classification of the drug-related offense, but the Court found these complaints did not align with the limited grounds permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and Perre was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal against a sentencing decision is admissible only for specific statutory grounds, and grievances regarding legal qualification must be immediately evident from the indictment and judgment without requiring external factual verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Perre Antonio, nato a Locri (RC) il 23/05/1993 avverso la sentenza del 16/06/2022 del Tribunale di Locri; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Perre, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ed all'art. 4, legge n. 110 del 1975. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, sui seguenti capi e punti della decisione:
1) esclusione delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., in ragione della destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale e della non consapevolezza dell'imputato della presenza del coltello nella sua autovettura;
2) erronea qualificazione giuridica del reato di cui al cit. art. 73, per l'esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5 della stessa norma;
3) erronei applicazione e bilanciamento delle circostanze del reato;
4) incongruità della pena.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. A norma dell'art. 448, comma 2 -bis, stesso codice, il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena può essere proposto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
3. Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rappresentate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche. Tanto dicasi, in particolare, anche per quella relativa alla derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve. La "erronea qualificazione giuridica del fatto", infatti, è soltanto quella che risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.
La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Rv. 275371; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).
Nello specifico, peraltro, la censura consiste in un'asserzione completamente immotivata, che non si misura con l'indiscusso dato probatorio per cui dalla droga detenuta dall'imputato fossero ricavabili ben 862 dosi al consumo.
3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a