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Ordinanza — n. 44846/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44846/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44846/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Donina Rubagotti Roberta, nata a Rovato il 20/02/1964 2. Bahij Abderrazak, nato in Marocco il 13/07/1983 3. Salvetti Federica, nata a Breno il 06/10/1972 4. Vangelisti Giuseppe, nato a Breno il 02/02/1973 avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi, con cui gli imputati hanno rispettivamente contestato l'omessa motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (per i primi tre prevenuti) e il vizio di motivazione in ordine alla colpevolezza per il reato contestato e alla quantificazione della pena (per il quarto), risultano proposti per motivi molto generici e, comunque, non consentiti dalla legge: analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44846/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Donina Rubagotti Roberta, nata a Rovato il 20/02/1964 2. Bahij Abderrazak, nato in Marocco il 13/07/1983 3. Salvetti Federica, nata a Breno il 06/10/1972 4. Vangelisti Giuseppe, nato a Breno il 02/02/1973 avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi, con cui gli imputati hanno rispettivamente contestato l'omessa motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (per i primi tre prevenuti) e il vizio di motivazione in ordine alla colpevolezza per il reato contestato e alla quantificazione della pena (per il quarto), risultano proposti per motivi molto generici e, comunque, non consentiti dalla legge: analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinuncia a pretese di salario alleggerimento della pena attenuazione libera della pena riduzione delle prestazioni indennità per lavoro ridotto retroattiva tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Donina Rubagotti Roberta, nata a Rovato il 20/02/1964 2. Bahij Abderrazak, nato in Marocco il 13/07/1983 3. Salvetti Federica, nata a Breno il 06/10/1972 4. Vangelisti Giuseppe, nato a Breno il 02/02/1973 avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi, con cui gli imputati hanno rispettivamente contestato l'omessa motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (per i primi tre prevenuti) e il vizio di motivazione in ordine alla colpevolezza per il reato contestato e alla quantificazione della pena (per il quarto), risultano proposti per motivi molto generici e, comunque, non consentiti dalla legge: analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso