Cassation appeal dismissed for late filing due to incorrect court deposit location violating procedural deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed at the wrong court registry, exceeding the statutory ten-day deadline. The appellant deposited the appeal at the Crotone tribunal instead of the competent Catanzaro tribunal, causing a delay in its arrival at the correct office. The court ruled that the filing date is determined by when the document reaches the competent registry, not when it is physically submitted by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311 cod. proc. pen.; Art. 582 cod. proc. pen.: The right to appeal to the Court of Cassation must be exercised exclusively at the registry of the issuing court or the specific judge designated by law, and the appeal is deemed untimely if filed at an incorrect registry.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Valente Maurizio, nato a Crotone il 24/11/1983 avverso la sentenza del 19/05/2022 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il Valente, anziché presentare il ricorso per cassazione presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, l'ha depositato nella cancelleria del Tribunale di Crotone ed è stato trasmesso al Tribunale di Catanzaro dove, però, è pervenuto il 15 luglio 2022, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. decorrente dal 30 giugno 2022, data dell'ultima notifica all'imputato dell'avviso di deposito del provvedimento gravato; che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso • la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.
U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d