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Sentenza — n. 44842/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest after interim measure was revoked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44842/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's lawyer admitted the interim measure had been revoked during the proceedings. Bennici argued the revocation was invalid due to errors regarding the status of a public official and her current lack of office. The court ruled that once an interdiction measure is revoked, the legal interest to challenge it ceases, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 321 cod. pen.; Art. 273, 274 cod. proc. pen.: The legal interest to appeal an interdiction measure ceases once the measure is revoked, as no right to compensation for unjust detention exists for such measures.

Parole chiave

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interdiction measure revocation lack of legal interest inadmissible appeal interim measure challenge unjust detention compensation impieghi nella pubblica amministrazione assistenza sociale pubblici ufficiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321 cod. pen.
Art. 273 cod. proc. pen.
Art. 274 cod. proc. pen.
Violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod.
Art. 405, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 310 cod.
artt. 321 cod. pen
Violazione di legge, in relazione agli artt. 321 cod. pen.
art. 274 cod. proc. pen
Violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014, Rv. 260761
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bennici Santina, nata a Gela il 29/06/1972 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. Flavio Sinatra, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 17 maggio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi in imprese e società nei confronti di Santina Bennici, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 321 cod. pen., per avere, quale amministratrice della s.r.l. La Fenice, in concorso con Nunzio Renato Mauro, promesso e dato al pubblico ufficiale Giovanni Tandurella, presidente del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico Ipab (Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza) "Antonietta Aldisio", nonché a Salvatore Scerra, imprecisate somme di denaro e altre utilità (aiuto per la raccolta del 5x1000 in favore di una onlus; appoggio elettorale per le elezioni europee del 2019; assunzione di Salvatore Scerra nella società La Fenice), al fine di ottenere l'assegnazione degli immobili e della gestione dei servizi della casa di riposo "Antonietta Aldisio".

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Bennici, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 321 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per avere il Tribunale dell'appello confermato il provvedimento genetico della misura, trascurando la circostanza che il Tandurella non era pubblico ufficiale dato che le Ipab, al di là dei riferimenti normativi, possono essere considerare pubbliche solo in ragione delle caratteristiche organizzative e strutturali, e che, nel caso di specie, lo statuto della Ipab prevede che la stessa possa operare in regime di diritto privato e che in concreto la medesima forniva attività di assistenza in favore di 'ospiti' che pagavano una retta mensile; nonché trascurando il fatto che il Tandurella aveva affidato i beni e i servizi a trattativa privata nell'esercizio di un potere discrezionale, dunque non compiendo un atto contrario ai doveri di ufficio. 2.2.

Violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Caltanissetta omesso di considerare che la Bennici si è dimessa dalla veste di consigliere comunale e non riveste alcuna carica direttiva presso persone giuridiche, in una situazione nella quale il rischio di recidiva è meramente congetturale e astratto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Santina Bennici sia inammissibile per carenza di interesse, avendo il difensore rappresentato in udienza che la misura interdittiva, alla quale la stessa era stata sottoposta, revocata nelle more del procedimento.Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo il principio secondo il quale, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., non permane l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive che "medio tempore" siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, in quanto alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che solo giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura (così, tra le tante, Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014, Rv. 260761).

2. Alla declaratoria non segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o al pagamento di un'ammenda in favore della Cassa delle ammende, in quanto la inammissibilità è dovuta ad una sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile alla prevenuta.

P.Q.M.

Dichiara inam