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Sentenza — n. 44840/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44840/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44840/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Michele De Luca, attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 6 maggio scorso, che ne ha confermato la sottoposizione agli arresti domiciliari in relazione al delitto di detenzione e cessione di cocaina. Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, sotto i seguent: profili: /) difetto di autonoma valutazione da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza custodiale genetica ed erroneità della motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha respinto la relativa eccezione, avendo dato rilievo esclusivamente all'esistenza di un autonomo paragrafo dedicato da quel giudice alle proprie valutazioni, ma avendo omesso di considerarne il contenuto, che in realtà si risolveva in un mero riassunto dei risultati investigativi, senza alcun rilievo critico sugli stessi e senza una specifica disamina della posizione del ricorrente; //) sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale erroneamente valorizzato il dato riveniente dalle conversazioni telefoniche intercettate tra il ricorrente ed il suo presunto fornitore, Paride Molfetta, in particolare omettendo di considerare che risulta del tutto indimostrato l'assunto accusatorio per cui egli si sarebbe recato a casa del Molfetta, smentito anche dal fatto di non essere stato egli mai ripreso dalle telecamere ivi installate dagli investigatori; ///) esistenza del pericolo di reiterazione criminosa, che il Tribunale avrebbe irragionevolmente desunto da un unico episodio, qual è quello che emerge dalle anzidette intercettazioni, nonché da un inconferente decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, peraltro non ancora definitivo.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 44840/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art.

Parole chiave

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inchiesta per reati di droga dipendenza da sostanze stupefacenti traffico di cocaina guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione grave alla lstup importazione illegale di stupefacenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Luca Michele, nato ad Ostuni (BR) il 07/10/1968 avverso l'ordinanza del 06/05/2022 del Tribunale di Lecce; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore ricorrente, avv. Francesco Sozzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Michele De Luca, attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 6 maggio scorso, che ne ha confermato la sottoposizione agli arresti domiciliari in relazione al delitto di detenzione e cessione di cocaina. Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, sotto i seguent: profili: /) difetto di autonoma valutazione da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza custodiale genetica ed erroneità della motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha respinto la relativa eccezione, avendo dato rilievo esclusivamente all'esistenza di un autonomo paragrafo dedicato da quel giudice alle proprie valutazioni, ma avendo omesso di considerarne il contenuto, che in realtà si risolveva in un mero riassunto dei risultati investigativi, senza alcun rilievo critico sugli stessi e senza una specifica disamina della posizione del ricorrente; //) sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale erroneamente valorizzato il dato riveniente dalle conversazioni telefoniche intercettate tra il ricorrente ed il suo presunto fornitore, Paride Molfetta, in particolare omettendo di considerare che risulta del tutto indimostrato l'assunto accusatorio per cui egli si sarebbe recato a casa del Molfetta, smentito anche dal fatto di non essere stato egli mai ripreso dalle telecamere ivi installate dagli investigatori; ///) esistenza del pericolo di reiterazione criminosa, che il Tribunale avrebbe irragionevolmente desunto da un unico episodio, qual è quello che emerge dalle anzidette intercettazioni, nonché da un inconferente decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, peraltro non ancora definitivo.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.

3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa del ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico. In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari personali, il ricorrente per cassazione che ne denunci la nullità per omessa valutazione autonoma delle esigenze cautelari e/o dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario e di rilevanza tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, non potendosi limitare ad un'analisi dei provvedimenti di tipo meramente formale (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496;

Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760). Peraltro, in presenza di un'eccezione non sorretta da siffatte indicazioni specifiche, il tribunale del riesame, nel rigettarla, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). Nello specifico è sufficiente osservare, allora, che la doglianza in rassegna è di natura essenzialmente formale, non essendo con essa indicato alcun dato probatorio od argomento difensivo che, se adeguatamente valutato, avrebbe potuto condurre ad un differente esito del giudizio.

2. Anche il secondo motivo di ricorso non può essere ammesso, poiché essenzialmente diretto ad una rivalutazione del dato probatorio e non ad evidenziare una carenza od una frattura logica della motivazione su un aspetto decisivo. Il percorso giustificativo del Tribunale, invece, si presenta completo e consequenziale. Eloquente, infatti, è il contenuto dei dialoghi intercettati ed ivi riportati, tanto quanto lineare è l'individuazione del De Luca per colui che contatta il fornitore Molfetta: a lui, infatti, è intestata l'utenza con cui quegli viene contattato; in quei dialoghi esso ricorrente viene chiamato col nome di battesimo; è stata accertata la sua assenza dal lavoro in concomitanza con gli acquisti contestatigli.

3. Merita di essere accolto, invece, il terzo motivo di ricorso, in punto di esigenze cautelari. Il Tribunale le ha giustificate in ragione della gravità dei fatti - per avere l'indagato acquistato cocaina «da cedere ad almeno cinque persone... con cadenza costante, per un significativo periodo di tempo» - nonché per la presenza di una pendenza giudiziaria per la contravvenzione di guida sotto l'influenza di alcool. Ma, sotto il profilo oggettivo, considerando che non è noto quanti siano stati gli acquisti effettuati da De Luca e per quali quantitativi, che la sua clientela era limitata al più a cinque persone e che il periodo di tempo interessato da tali condotte - stando alla stessa incolpazione provvisoria - è pari a meno di un mese, la valutazione delle medesime in termini di gravità, tale peraltro da giustificare una misura custodiale, si rivela sostanzialmente una petizione di principio.

Né può soccorrere il dato di personalità, ove si consideri l'oggettiva levità, l'eterogeneità ed il non ancora avvenuto accertamento del precedente giudiziario valorizzato dal Tribunale. S'impone, di conseguenza, l'annullamento con rinvio della decisione sul punto, affinché il Tribunale del riesame sorregga il proprio giudizio di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura prescelta con ulteriori e più concludenti argomenti, se esistenti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art.