Ordinanza — n. 44837/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.Simion Elena nata in Romania il 26.04.1988 2.Di Silvio Armando nato a Frosinone il 13.07.1988 avverso la sentenza dell'8 aprile 2022 emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, distinti ma contenenti la esposizione di comune motivo che denuncia l'apparenza della motivazione, proposti in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 sono inammissibili perché le censure dedotte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90, art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 44837/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 sono inammissibili perché le censure dedotte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità.
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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.Simion Elena nata in Romania il 26.04.1988 2.Di Silvio Armando nato a Frosinone il 13.07.1988 avverso la sentenza dell'8 aprile 2022 emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, distinti ma contenenti la esposizione di comune motivo che denuncia l'apparenza della motivazione, proposti in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 sono inammissibili perché le censure dedotte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità.
Anche a voler tacere della genericità dei motivi, si osserva che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I Pre