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Sentenza — n. 44835/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44835/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44835/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Volpicelli Enzo, nato a Napoli il 21/08/1983 avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia.

Regesto Legislator

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artt. 73 d.P.R. 309/1990, art. 275 cod. proc. pen, art. 100 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 44835/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Anche tale atto, era, pertanto, del tutto neutro. 2.Con ricorso depositato il 22 giugno 2022 il difensore di Enzo Volpicelli denuncia violazione di legge - art. 275 cod. proc. pen.- e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere (art. 274, lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena attenuazione della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie diritto di essere arrestato

Disposizioni normative citate

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artt. 73 d.P.R. 309/1990
art. 275 cod. proc. pen
2.Con ricorso depositato il 22 giugno 2022 il difensore di Enzo Volpicelli denuncia violazione di legge - art. 275 cod. proc. pen.- e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere (art.
art. 100 disp. att. cod. proc. pen
pen.; con secondo motivo denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata, in relazione all'art. 100 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Volpicelli Enzo, nato a Napoli il 21/08/1983 avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Napoli, con ordinanza dell'8 giugno 2022, ha respinto l'appello avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione con altra misura meno afflittiva della misura degli arresti domiciliari applicati con ordinanza del 22 gennaio 2022 a Enzo Volpicelli in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 624-625, 61 n. 2 cod. pen.. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante il decorso del tempo (la misura era stata applicata il 22 gennaio 2022 e l'ordinanza oggetto di appello è del 19 marzo 2022; il corretto comportamento processuale, dovuto in applicazione della misura autocustodiale; l'assorbimento e diversa qualificazione giuridica del fatto, perché già a base dell'ordinanza del riesame che aveva confermato la misura; ha rilevato che dagli atti trasmessi non risultava l'accettazione del Pubblico Ministero sulla "richiesta" sottoscritta unicamente dal difensore, di applicazione pena subordinata alla sospensione condizionale della pena, data 7 marzo 2022.

Anche tale atto, era, pertanto, del tutto neutro. 2.Con ricorso depositato il 22 giugno 2022 il difensore di Enzo Volpicelli denuncia violazione di legge - art. 275 cod. proc. pen.- e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere (art. 274, lett.

c) cod. proc. pen.) e adeguatezza e proporzione della misura degli arresti domiciliari. Denuncia la mancanza di motivazione o, comunque, la mera apparenza della motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistenti elementi nuovi, effettivamente idonei a determinare una diversa valutazione in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità della misura che deve essere costantemente aggiornata all'iter processuale e individualizzata sulla posizione del ricorrente ed alla dinamica processuale. Il Tribunale, con riferimento alla intervenuta riqualificazione del reato nella meno grave fattispecie di coltivazione, in esso assorbita la condotta di detenzione, si è limitato a rilevare che si trattava di riqualificazione compiuta già con la precedente ordinanza che aveva confermato la misura applicata.

Né il Tribunale ha esaminato l'aspetto, sottolineato dalla difesa, della erronea contestazione della recidiva che compariva nell'imputazione cautelare, dal momento che la sentenza presupposto era estinta ai sensi dell'art. 445, cod. proc. pen.; con secondo motivo denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata, in relazione all'art. 100 disp. att. cod. proc. pen. dal momento che la stessa ordinanza impugnata dà atto delle gravi carenze nella trasmissione degli atti processuali poiché non era stata trasmessa al Tribunale dell'appello cautelare l'accettazione del Pubblico Ministero della richiesta dell'imputato di applicazione pena ma solo un generico parere favorevole del Pubblico Ministero alla sostituzione della misura con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

3. In data 8 settembre 2022 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso poiché con sentenza del 20 luglio 2022 è stata accolta la richiesta di applicazione pena e, in conseguenza dell'applicazione del beneficio della pena sospesa, è stata dichiarata la estinzione della misura, ai sensi dell'art. 300, comma 3, cod. proc.pen, con conseguente rimessione in libertà del Volpicelli. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per rinuncia.

4. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 2