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Sentenza — n. 44832/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44832/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44832/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Destiny Okosodo, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 31 gennaio scorso, che ne ha confermato la colpevolezza per plurimi delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro e con altri giudicati in separato processo conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna. Egli si duole esclusivamente del trattamento sanzionatorio, censurando, sotto il profilo sia della violazione di legge che del vizio di motivazione, i seguenti punti della decisione:

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 44832/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena per continuazione e per l'inammissibilità delle restanti doglianze.

Parole chiave

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traffico grave di stupefacenti cessione multipla confisca di valori patrimoniali dipendenza da sostanze divieto di cessione difesa contro le pratiche commerciali illecite
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Okosodo Destiny, nato in Nigeria il 15/12/1986 avverso la sentenza del 31/01/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena per continuazione e per l'inammissibilità nel resto.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Destiny Okosodo, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 31 gennaio scorso, che ne ha confermato la colpevolezza per plurimi delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro e con altri giudicati in separato processo conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna. Egli si duole esclusivamente del trattamento sanzionatorio, censurando, sotto il profilo sia della violazione di legge che del vizio di motivazione, i seguenti punti della decisione:

a) il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., erroneamente esclusa sulla base della valutazione unitaria delle varie condotte delittuose e del relativo profitto complessivo, peraltro stimato approssimativamente, quando invece si sarebbe dovuto far riferimento al lucro ritratto ed avuto di mira per ciascuna di esse;

b) la misura della pena, eccessivamente afflittiva;

c) l'entità degli aumenti di pena per continuazione.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena per continuazione e per l'inammissibilità delle restanti doglianze.

3. E' fondata la prima di tali doglianze. Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme conseguite od avute di mira, bensì con riguardo al lucro ottenuto od auspicato per ogni singolo fatto-reato, potendo la pluralità delle condotte incidere, semmai, su altri aspetti del trattamento sanzionatorio, quali la misura della pena-base e del complessivo aumento di pena per continuazione, l'ammontare delle eventuali misure di sicurezza patrimoniali, l'accesso o meno alla sospensione condizionale o ad altri benefici (in termini sostanzialmente analoghi, tra le tante, Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, M., Rv. 272270;

Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, Soardi, Rv. 262975; Sez. 6, n. 30154 del 12/06/2007, Bortolotto, Rv. 237329). La sentenza impugnata, invece, ha escluso tale fattispecie circostanziale essenzialmente in ragione della protrazione nel tempo dell'attività delittuosa dell'imputato e della destinazione di essa in favore di plurimi acquirenti, trascurando però di soffermarsi sui singoli episodi e sull'eventuale riconducibilità di ognuno di essi al c.d. "spaccio da strada", e cioè a transazioni per quantitativi e corrispettivi assai modesti. Sul punto, dunque, si rende necessario un supplemento di motivazione, previo annullamento della sentenza e rinvio degli atti al giudice di merito, affinché vi provveda.

4. La necessità di rivalutare la configurabilità o meno dell'anzidetta circostanza si riverbera anche sulle determinazioni in punto di pena oggetto delle ulteriori censure, che rimangono perciò assorbite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo aiudizio ad altra sezione della Corte di appello di