Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44447/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging procedural violations not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44447/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grievances alleged violations of Articles 125 and 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible challenges to specific statutory violations, excluding the cited procedural defects. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the arguments regarding the sentencing agreement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 125, 129 cod. proc. pen.: The Code of Criminal Procedure limits cassation appeals against sentencing agreements to specific statutory violations, excluding general procedural grievances not expressly listed.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure sentencing agreement review procedural violation limits de plano rejection motivi di cassazione protezione dalla disdetta motivi di persecuzione rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cit., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
278337); - che, pur prescindendo dalla genericità dei motivi, l'accordo intervenuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (v, tra le tante, Sez.
art. 444 cod. proc. pen
278337); - che, pur prescindendo dalla genericità dei motivi, l'accordo intervenuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
(v, tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824); - che a tale verifica si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto immune da vizi censurabili nel giudizio di legittimità.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Zecca Alessandro, nato a Lecce il 07/09/1978 avverso la sentenza del 23/03/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, essenzialmente incentrati sulla violazione degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., propongono censure non consentite in questa Sede; - che, in particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con il quale si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cit., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, fra le quali non rientrano quelle in ricorso enunciate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); - che, pur prescindendo dalla genericità dei motivi, l'accordo intervenuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (v, tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824); - che a tale verifica si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto immune da vizi censurabili nel giudizio di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si stima equo determinare, in ragione delle questioni dedotte, nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa