Ordinanza — n. 44446/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sorrentino Domenico, nato a Torre Annunziata il 15/03/1971 avverso la sentenza del 19/05/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso, incentrato su vizi della motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi della penale responsabilità e all'omessa concessione delle attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata recidiva, è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato (v.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44446/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); - che la causa originaria di inammissibilità non consente di instaurare un valido rapporto di impugnazione, sicché la stessa va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si stima equo determinare, in ragione delle questioni dedotte, nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sorrentino Domenico, nato a Torre Annunziata il 15/03/1971 avverso la sentenza del 19/05/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso, incentrato su vizi della motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi della penale responsabilità e all'omessa concessione delle attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata recidiva, è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato (v.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); - che la causa originaria di inammissibilità non consente di instaurare un valido rapporto di impugnazione, sicché la stessa va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si stima equo determinare, in ragione delle questioni dedotte, nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P side