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Ordinanza — n. 44445/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44445/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44445/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Zampella Ulderico, nato a Villa Literno il 07/06/1968 avverso la sentenza del 31 marzo 2022 del Tribunale di Napoli Nord; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Rilevato che la sentenza gravata è stata emessa il 31 marzo 2022, con deposito contestuale della motivazione mentre il ricorso è stato depositato il 29 aprile 2022 e dunque oltre il termine utile per la tempestiva impugnazione, che andava proposta entro il 15 aprile 2022 alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1, e 585, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera b), cod. proc. pen;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44445/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 544, comma 1, e 585, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera b), cod. proc. pen;

Parole chiave

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deposito tardivo inosservanza del termine ritardo ingiustificato opposizione tardiva termine di comunicazione disdetta tardiva
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Testo completo

eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Zampella Ulderico, nato a Villa Literno il 07/06/1968 avverso la sentenza del 31 marzo 2022 del Tribunale di Napoli Nord; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Rilevato che la sentenza gravata è stata emessa il 31 marzo 2022, con deposito contestuale della motivazione mentre il ricorso è stato depositato il 29 aprile 2022 e dunque oltre il termine utile per la tempestiva impugnazione, che andava proposta entro il 15 aprile 2022 alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1, e 585, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera b), cod. proc. pen;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il Pr sidente