Sentenza — n. 44426/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di condanna resa nei confronti di Enzo Califano per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. 2.Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia circa la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione, nonostante la causa estintiva fosse stata addotta anche dalla parte pubblica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen; Sentenza — n. 44426/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Califano Enzo, nato a Caiazzo il 29/3/1972 avverso la sentenza emessa il 30/11/2021 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria dell'avvocato Pierluigi Pugliese che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di condanna resa nei confronti di Enzo Califano per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. 2.Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia circa la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione, nonostante la causa estintiva fosse stata addotta anche dalla parte pubblica.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Risulta assorbente l'intervenuta prescrizione del reato, commesso il 6/7/2014, posto che la declaratoria di estinzione del reato prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez.1, n.43700 del 28/09/2021, Rv. 282214). Il ricorrente deduce che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 29 settembre 2014, sicchè sarebbe decorso il termine di 6 anni senza l'adozione di atti interruttivi, prima dell'emissione della sentenza di appello era stata pronunciata il 30 novembre 2021.
Invero, il termine di prescrizione è sospeso anche a seguito della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, tuttavia, nel caso di specie il decreto è stato emesso in data 6 marzo 2021, quando il termine di prescrizione di 6 anni era già maturato (in data 6 luglio 2020). Ne consegue che al momento della pronuncia della sentenza di appello, la prescrizione era già maturata, non risultando neppure cause di sospensione idonee a prolungare il termine fino alla data della decisione. Alla luce di quanto detto, la sentenza va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4 ottobre 2022 Il C