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Ordinanza — n. 44258/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44258/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44258/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Antonini Ruggiero, nato a Cerignola il 24/06/1981 2. Donno Giuseppe, nato a Maglie il 14/03/1978 avverso la sentenza del 10/05/2022 del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa l'asserita (e dedotta genericamente) mancanza di motivazione in ordine agli elementi di prova della colpevolezza dell'imputato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44258/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Antonini Ruggiero, nato a Cerignola il 24/06/1981 2. Donno Giuseppe, nato a Maglie il 14/03/1978 avverso la sentenza del 10/05/2022 del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa l'asserita (e dedotta genericamente) mancanza di motivazione in ordine agli elementi di prova della colpevolezza dell'imputato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivazione sufficiente motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi validi cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Antonini Ruggiero, nato a Cerignola il 24/06/1981 2. Donno Giuseppe, nato a Maglie il 14/03/1978 avverso la sentenza del 10/05/2022 del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa l'asserita (e dedotta genericamente) mancanza di motivazione in ordine agli elementi di prova della colpevolezza dell'imputato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04