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Ordinanza — n. 44257/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44257/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44257/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da El Attar Bouchaib, nato in Marocco il 01/07/1984 avverso la sentenza del 04/02/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è stato proposto e sottoscritto direttamente dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che prescrive che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale degli avvocati cassazionisti; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (fL

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44257/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che prescrive che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale degli avvocati cassazionisti; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (fL

Parole chiave

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diritto a un difensore requisito della firma autografa allegazioni insufficientemente motivate difesa obbligatoria atto privo di sottoscrizione legittimazione a ricorrere
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da El Attar Bouchaib, nato in Marocco il 01/07/1984 avverso la sentenza del 04/02/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è stato proposto e sottoscritto direttamente dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che prescrive che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale degli avvocati cassazionisti; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (fL

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1