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Ordinanza — n. 44252/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44252/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44252/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Carchedi Simone, nato a Bari il 29/10/1992 avverso la sentenza del 4 marzo 2022 del Tribunale di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inaminissibik, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su un argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e non inficiato da illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2022 Il consigli -r tensore Il President

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44252/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2022 Il consigli -r tensore Il President

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda condono delle spese procedurali addebito di tasse mancato anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Carchedi Simone, nato a Bari il 29/10/1992 avverso la sentenza del 4 marzo 2022 del Tribunale di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inaminissibik, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su un argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e non inficiato da illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2022 Il consigli -r tensore Il President