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Ordinanza — n. 44251/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44251/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44251/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bongo Alì, nato in Gabon il 06.01.2000 avverso la sentenza del 2 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti in quanto evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione e in concreto contesta la misura della irrogata, concordata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. quando per contro, non diversamente da quanto è a dirsi per le ipotesi di sentenze rese ai sensi dell'art. 444 e ss cod. proc. pen., deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, che di certo non ricorre nel caso di specie;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44251/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. quando per contro, non diversamente da quanto è a dirsi per le ipotesi di sentenze rese ai sensi dell'art. 444 e ss cod. proc. pen., deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, che di certo non ricorre nel caso di specie;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione obbligo di articolare le censure allegazioni di persecuzione contraddittorie pena pecuniaria sospesa alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bongo Alì, nato in Gabon il 06.01.2000 avverso la sentenza del 2 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti in quanto evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione e in concreto contesta la misura della irrogata, concordata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. quando per contro, non diversamente da quanto è a dirsi per le ipotesi di sentenze rese ai sensi dell'art. 444 e ss cod. proc. pen., deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, che di certo non ricorre nel caso di specie;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi te