Cassation appeal dismissed as inadmissible for direct filing by defendant and unsupported grounds against sentencing application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano due to procedural violations and unsupported legal arguments. The appellant, a defendant, directly filed the appeal against a sentencing application, violating the requirement that only the Public Prosecutor may initiate such appeals. Furthermore, the appeal relied on censure regarding the absence of acquittal grounds under Article 129, which is not a permissible ground for challenging a sentencing application under Article 448. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing application is inadmissible if directly filed by the defendant or based on censure regarding the absence of acquittal grounds, as only specific statutory violations render such pronouncements appealable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Stola Christian, nato a Taranto il 01.04.1987 avverso la sentenza del 20 giugno 2022 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile plurime e concorrenti ragioni e in particolare perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato, in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, nonchè fondato su censure non consentite in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delie ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presideng