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Ordinanza — n. 44249/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44249/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44249/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Vaselli Emanuele, nato ad Avellino il 14.02.1996 avverso la sentenza del 19 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, e che, in particolare, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena - e nel caso di specie, in punto di responsabilità ed omessa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, ,d.P.R. n. 309/1990 - limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44249/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena - e nel caso di specie, in punto di responsabilità ed omessa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, ,d.P.R. n. 309/1990 - limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena condono delle spese procedurali remissione della pena diritto di ottenere una decisione alleggerimento della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato, inoltre, che il motivo afferente all'eccessività della pena e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Vaselli Emanuele, nato ad Avellino il 14.02.1996 avverso la sentenza del 19 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, e che, in particolare, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena - e nel caso di specie, in punto di responsabilità ed omessa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, ,d.P.R. n. 309/1990 - limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;

Considerato, inoltre, che il motivo afferente all'eccessività della pena e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare sicchè, non diversamente da quanto è a dirsi per le sentenze rese ai sensi dell'art. 444 e ss cod. proc. pen., deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il