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Sentenza — n. 44246/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44246/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44246/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Azzato Raffaele, nato a Polla il 27 ottobre 1973 avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 18 novembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Racklusa;

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, art. 625-bis c.p; Sentenza — n. 44246/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Azzato Raffaele, nato a Polla il 27 ottobre 1973 avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 18 novembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Racklusa;

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena correzione di errore materiale adeguamento della pena restituzione del termine ritardo ingiustificato dell'azione penale risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
E DIRITTO Rilevato che Raffaele Azzato ha impugnato con ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis c.p
272010) e che, in ragione di tanto, in relazione al ricorso straordinario, è pacifico che la prima appartiene esclusivamente al condannato, non prevedendo l'art. 625-bis c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Azzato Raffaele, nato a Polla il 27 ottobre 1973 avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 18 novembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Racklusa;

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che Raffaele Azzato ha impugnato con ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. la sentenza della seconda sezione di questa Corte resa il 18 novembre 2021 e distinta dal n. 49/2022 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla difesa dell'Azzato stesso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 17 febbraio 2021 che ne ha confermato la responsabilità penale per la truffa pluriaggravata allo stesso ascritta, ritenuta in primo grado dal Tribunale di Verbania; rilevato che con il ricorso si lamenta l'errore in fatto nel quale sarebbe caduta la Corte di legittimità, non avendo dichiarato la prescrizione del fatto di reato contestato al ricorrente, maturata successivamente alla sentenza di appello ma prima della decisione di legittimità; ritenuto che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni; ritenuto in particolare che il ricorso è inammissibile perchè proposto personalmente dallo stesso ricorrente, atteso che deve tenersi distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità della sua proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per 'il quale è richiesta la necessaria rappresentanza tecnica del difensore ai sensi degli artt. 571 e 613 c.p.p. come modificati dalla I. n. 103 del 2017 (Sez.

U, 5~z-a- n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) e che, in ragione di tanto, in relazione al ricorso straordinario, è pacifico che la prima appartiene esclusivamente al condannato, non prevedendo l'art. 625-bis c.p.p. la concorrente legittimazione del difensore ma che il soggetto legittimato non può proporre personalmente il ricorso per le ragioni ricordate che deve dunque essere necessariamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di apposita procura speciale (ex multis Sez. 5, Seri.h.oaza n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039); ritenuta, comunque, la manifesta infondatezza della prospettazione di merito sottesa al ricorso, atteso che la inammissibilità del ricorso, pronunziata dalla sentenza attinta dal presente rimedio straordinario, aveva impedito l'utile instaurazione del relativo rapporto processuale correlato al giudizio di legittimità, così da rendere in coerenza indifferente l'intervenuto decorso della prescrizione, maturato in epoca successiva alla sentenza di appello (Sez.

U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso ne giustifica la trattazione de plano ai sensi della prima parte del comma 4 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e che vanno rese anche le conseguenziali pronunce ai sensi dell'art 616, comma 1, dello stesso codice, determinate come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannanla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle