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Ordinanza — n. 44244/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44244/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44244/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Auciello Emilio, nato a Duronia il 12/04/1956 avverso la sentenza del 25 febbraio 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge; osservato che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (nel caso di specie in punto di responsabilità e colpevolezza) limita, non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; considerato, inoltre, che priva di pregio è l'eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in cassazione„ depositata dal ricorrente in data 17/10/2022, con cui ha richiesto il rinvio del procedimento ad altra data, visto che nessun avviso è dovuto, trattandosi di procedimento de plano; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44244/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (nel caso di specie in punto di responsabilità e colpevolezza) limita, non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; considerato, inoltre, che priva di pregio è l'eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in cassazione„ depositata dal ricorrente in data 17/10/2022, con cui ha richiesto il rinvio del procedimento ad altra data, visto che nessun avviso è dovuto, trattandosi di procedimento de plano; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale risarcimento contrattuale del danno remissione del debito remissione della pena
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Auciello Emilio, nato a Duronia il 12/04/1956 avverso la sentenza del 25 febbraio 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge; osservato che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (nel caso di specie in punto di responsabilità e colpevolezza) limita, non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; considerato, inoltre, che priva di pregio è l'eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in cassazione„ depositata dal ricorrente in data 17/10/2022, con cui ha richiesto il rinvio del procedimento ad altra data, visto che nessun avviso è dovuto, trattandosi di procedimento de plano; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così