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Ordinanza — n. 44243/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44243/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44243/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lachciar Jauoad, nato in Marocco il 01/01/1984 avverso la sentenza del 27 maggio 2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017; osservato che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44243/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017; osservato che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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memoria illeggibile oltraggio alla corte difetto di sottoscrizione ammende per infrazione procedurale annullamento del lodo arbitrale disobbedienza alla decisione dell'autorità
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lachciar Jauoad, nato in Marocco il 01/01/1984 avverso la sentenza del 27 maggio 2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017; osservato che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il