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Ordinanza — n. 44014/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44014/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44014/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10/06/2022 il Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti di Salvatore D'Andria la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Ha proposto ricorso D'Andria, tramite il suo difensore, deducendo mancanza e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44014/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Ha proposto ricorso D'Andria, tramite il suo difensore, deducendo mancanza e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico qualificato di eroina tossicodipendenza sanzione penale consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 10/06/2022 il Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti di Salvatore D'Andria la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'Andria Salvatore, nato il 08/08/1989 a Taranto avverso la sentenza in data 10/06/2022 del G.i.p. del Tribunale di Taranto visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10/06/2022 il Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti di Salvatore D'Andria la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso D'Andria, tramite il suo difensore, deducendo mancanza e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile. P La deduzione incentrata sull'erronea qualificazione del fatto, agli effetti dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. proc. pen., può dirsi ammissibile solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato (sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283013; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116), ciò che non può dirsi nel caso di specie, avuto riguardo al riferimento al quantitativo di droga rinvenuta e alla riqualificazione già operata in sentenza, senza che il motivo di ricorso indichi sotto quale profilo sarebbe ravvisabile l'erroneità della qualificazione.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5 -bis d.P.R. 309 del 1990, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così