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Ordinanza — n. 44013/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44013/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44013/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26/04/2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato nei confronti di Mohamed Lnnniouli la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990. Ha proposto ricorso Lmniouli, tramite il suo difensore, deducendo l'erronea qualificazione del fatto e la sua riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 44013/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990. Ha proposto ricorso Lmniouli, tramite il suo difensore, deducendo l'erronea qualificazione del fatto e la sua riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup dipendenza da sostanze traffico internazionale di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 26/04/2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato nei confronti di Mohamed Lnnniouli la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lmniouli Mohamed, nato il 12/12/1984 in Marocco avverso la sentenza in data 26/04/2022 del Tribunale di Busto Arsizio visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26/04/2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato nei confronti di Mohamed Lnnniouli la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso Lmniouli, tramite il suo difensore, deducendo l'erronea qualificazione del fatto e la sua riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile. La deduzione incentrata sull'erronea qualificazione del fatto può dirsi ammissibile, agli effetti dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato (sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283013; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116), ciò che non può dirsi nel caso di specie, avuto riguardo al riferimento a numerosi involucri, contenenti quantitativi vari, singolarmente anche di g. 50, di varie specie di sostanza stupefacente, nonché di una somma di euro 2.515,00.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5 -bis d.P.R. 309 del 1990, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così