Sentenza — n. 44012/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 10/03/2022 il Tribunale di Trieste ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Trieste in data 21/02/2022, con cui nei confronti di Najeeb Afridi è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 44012/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Trieste in data 21/02/2022, con cui nei confronti di Najeeb Afridi è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Afridi Najeeb, nato il 10/10/2000 in Pakistan avverso l'ordinanza in data 10/03/2022 del Tribunale di Trieste visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 10/03/2022 il Tribunale di Trieste ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Trieste in data 21/02/2022, con cui nei confronti di Najeeb Afridi è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.
2. Ha proposto ricorso Afridi tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309 dei 1990. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 275, comma 2 -bis d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine alla prognosi finalizzata al beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione degli arresti domiciliari.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Dagli atti risulta che Afridi è stato scarcerato il 22 luglio 2022. Il ricorso deve ritenersi dunque inammissibile, senza aggravio di spese, perché è venuto meno l'interesse all'impugnazione, in difetto di una specifica rappresentazione da parte del ricorrente della persistenza di un interesse. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così dec