Ordinanza — n. 44011/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza 07/04/2022 il Tribunale di Pistoia ha convalidato l'arresto di Amet Manneh, eseguito da agenti della Questura di Pistoia in data 06/04/2022 per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere. Ha proposto ricorso Manneh avverso il provvedimento di convalida, deducendo la mancata traduzione degli atti del procedimento in lingua inglese e la mancata conoscenza effettiva di tali atti da parte del ricorrente agli effetti degli artt. 143, 143-bis, 386, 391, 558 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44011/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere. Ha proposto ricorso Manneh avverso il provvedimento di convalida, deducendo la mancata traduzione degli atti del procedimento in lingua inglese e la mancata conoscenza effettiva di tali atti da parte del ricorrente agli effetti degli artt. 143, 143-bis, 386, 391, 558 cod. proc. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Manneh Amet, nato il 26/05/1994 in Gambia avverso l'ordinanza in data 07/04/2022 del Tribunale di Pistoia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza 07/04/2022 il Tribunale di Pistoia ha convalidato l'arresto di Amet Manneh, eseguito da agenti della Questura di Pistoia in data 06/04/2022 per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Ha proposto ricorso Manneh avverso il provvedimento di convalida, deducendo la mancata traduzione degli atti del procedimento in lingua inglese e la mancata conoscenza effettiva di tali atti da parte del ricorrente agli effetti degli artt. 143, 143-bis, 386, 391, 558 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto lo stesso risulta personalmente sottoscritto dal ricorrente, in violazione della previsione dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando la firma per autentica di un legale, che peraltro si qualifica come non cassazionista.
4. All'inammissibilità, che può dichiararsi de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis