Sentenza — n. 44009/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 26/05/2022 il Tribunale di Como ha applicato nei confronti di Khalid Ellaouzy la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, 337 cod. pen. e 10-bis d.lgs. 286 del 1998. Ha proposto ricorso Ellaouzy tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti, in particolare con riguardo al reato in materia di stupefacenti, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309 del 1990; Sentenza — n. 44009/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, 337 cod. pen. e 10-bis d.lgs. 286 del 1998. Ha proposto ricorso Ellaouzy tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti, in particolare con riguardo al reato in materia di stupefacenti, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ellaouzy Khalid, nato il 01/12/1978 in Marocco avverso la sentenza in data 26/05/2022 del G.i.p. del Tribunale di Como visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/05/2022 il Tribunale di Como ha applicato nei confronti di Khalid Ellaouzy la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, 337 cod. pen. e 10-bis d.lgs. 286 del 1998.
2. Ha proposto ricorso Ellaouzy tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti, in particolare con riguardo al reato in materia di stupefacenti, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il tema della qualificazione giuridica, ammissibile, agli effetti dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. proc. pen., alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato (sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283013; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116), è affidato a deduzioni aspecifiche e, con riguardo al reato in materia di stupefacenti, in assenza dell'individuazione di profili di eccentricità della contestazione, a fronte del riferimento a quantitativi di cocaina corrispondenti a più di mille dosi droganti.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos